Attività istituzionali | Servizio di conservazione |
Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi degli uffici periferici dello Stato costituiscono un'attività specificamente rivolta agli archivi correnti dell'amministrazione dello Stato.
Ogni ufficio statale (se il territorio di competenza non è inferiore alla provincia) ha l'obbligo di istituire una commissione di sorveglianza sul proprio archivio. Si tratta di un organo collegiale misto, formato da quattro componenti: due funzionari dell'ufficio di appartenenza, uno dell'Archivio di Stato e uno del Ministero dell'Interno (Prefettura).
La commissione si riunisce periodicamente, per valutare quali atti siano destinati alla conservazione perenne, e quali possano essere eliminati; può intervenire anche sull'organizzazione dell'archivio corrente.
La costituzione delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi è prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004); la composizione e il funzionamento sono disciplinati dal regolamento approvato con DPR 8 gennaio 2001, n.37, pubblicato in G.U. n. 55 del 7 marzo 2001.
Presso gli organi indicati nel comma 1 (giudiziari e amministrativi dello Stato) sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero della Cultura e del Ministero dell'interno, con il compito di:
- vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito,
- collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti,
- proporre gli scarti di cui al comma 3 (nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto),
- curare i versamenti previsti al comma 1 (gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano agli archivi di Stato competenti per territorio i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio),
- identificare gli atti di natura riservata.
[Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 41, comma 5]
Gli scarti sono autorizzati dal Ministero della Cultura, Direzione generale per gli Archivi, Servizio II, Via Gaeta 8-10, 00185 Roma.
Le disposizioni descritte non si applicano al Ministero per gli affari esteri ed agli stati maggiori delle difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativa.
[Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 41, comma 6]